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Risposte a domande di carattere professionale
Ad alcuni dei quesiti posti dagli associati rispondono i membri dal Comitato Scientifico di AIAT
E' ancora possibile approvare in Consiglio Comunale variante al PRG con PGT non ancora adottato nè approvato?
In particolare la variante (concessione di maggiore altezza) riguarda un'area destinata ad edilizia convenzionata ma non inserita in piano di zona per l'edilizia residenziale pubblica (quindi non so se applicabile l'articolo 25 comma 8ter della legge 12/2006).
RISPOSTA (Studio Legale EcoAvvocati):
I principi generali postulano che una variante di PRG rappresenti solamente l'attuazione sostitutiva di alcuni termini del Piano con altri più recenti.
Una volta applicata essa diventa cogente nell'applicazione del Piano, ed il piano è quello che comprende l'ultima variante sulla base dell'originale.
Peraltro consideri che ormai non esiste più il PRG, essendo stato ormai sostituito con il PUC (Piano Urbanistico Comunale). Nel 2004 un dedalo di Leggi Regionali ha sostituito il PRG del 1942 con il nuovo PUC, che in teoria dovrebbe essere più semplice, ma che nella realtà finisce per aggravare l'iter endoprocedimentale.
28.09.2011
DOMANDA:
la dichiarazione sostitutiva del curriculum vitae può essere considerata non valida, se si omettono le prestazioni professionali non aderenti al proprio profilo professionale?
RISPOSTA (a cura dello Studio Legale EcoAvvocati):
La risposta al Suo quesito non può essere univoca - soprattutto, ma non solo, a causa della normativa a cascata.
Come spesso accade, infatti, anche nel settore energetico le regole cambiano da Regione a Regione e le competenze attribuite agli enti locali non sempre sono le medesime.
Quindi, al di là della normativa quadro statale e di quella di attuazione da essa derivata, occorre studiare la specifica normativa regionale. E le varie delibere attuative, che a loro volta rimandano a ulteriori documenti.
Un ruolo fondamentale nell'interpretazione di queste norme è svolto dalla giurisprudenza, capace spesso di dare risposte concrete a problemi reali, liberando le norme dalla clausura delle gazzette ufficiali.
La Regione Puglia ad esempio nelle more dell'adozione delle linee guida previste dal comma 10 dell'art 12 del D.Lgs. n. 387/03 ha indicato i propri indirizzi e la regolamentazione delle procedure effettuando una distinzione generale, in base alla quale ci sono impianti la cui realizzazione è subordinata a un'autorizzazione unica regionale, altri per cui la stessa non è stata ritenuta necessaria e - infine - impianti che sono soggetti alla D.I.A., in deroga all'autorizzazione unica regionale.
Fra questi ultimi ad esempio compaiono "gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KWp e fino a 1 KMp, realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dovendosi tener conto, nell'ubicazione, di quanto specificato nell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003".
12.09.2011
Buongiorno, una impresa che si occupa di "Progettazione, costruzione, installazione, global service e revamping di torri di raffreddamento e condensatori" smaltisce alcuni avanzi dei cantieri dopo averli trasportati nel proprio magazzino come rifiuti non pericolosi. è identificabile come attività di smaltimento di rifiuto ai sensi del comma 3 punto b) art. 184 del DLgs 152/06??
RISPOSTA (Studio Legale EcoAvvocati):
i pochi dati forniti non permettono di effettuare una disamina approfondita del quesito sottoposto al nostro vaglio. Tuttavia pare opportuno ribadire che nella fattispecie in oggetto i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione/demolizione debbono necessariamente essere ricompresi nel novero dei rifiuti speciali ex art. 184 come da Lei giustamente menzionato.
Orbene, il materiale proveniente da un'attività di costruzione o demolizione è da considerarsi rifiuto vero e proprio e come tale deve essere trattato, in quanto, sussiste in capo al produttore/detentore l'obbligo di disfarsene avviandolo a recupero o a smaltimento; nel caso di riutilizzo, conserva tale natura fino al completamento delle eventuali operazioni di recupero. La società che effettua la demolizione/costruzione verrà considerata produttore del rifiuto stesso e conseguentemente sopporterà tutti gli obblighi che da tale posizione derivano e più segnatamente: divieto di miscelazione, caratterizzazione del rifiuto, conduzione del deposito temporaneo conformemente all'art. 183 T.U.A., redazione compilazione datazione e firma del formulario (conservazione I e IV copia), tenuta registro e invio Mud (solo per i rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3 lettera c) d) e g) T.U.A. se l'impresa ha più di 10 dipendenti e sempre per i rifiuti pericolosi ecc..
14.06.2010
Sto preparando la tesi sul tema della sostenibilità ambientale e sulla riqualificazione urbana di un'area interessata dalla presenza di un ex stabilimento industriale ad alto rischio di contaminazione.
l mio tutor mi ha detto di fare una ricerca sul tema delle esternalità ambientali. Vorrei sapere da Voi se è possibile ricevere documentazioni in merito o a quali testi fare riferimento.
RISPOSTA (Giuseppe Mancini):
Quanto alle esternalità io suggerirei allo studente di guardare:
- Bresso M., "Per un'economia ecologica", Milano, La Nuova Italia Scientifica, 1995;
- Rizzo F. "Economia del patrimonio architettonico-ambientale", Milano, FrancoAngeli, 1989;
- ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, "Il danno ambientale ex art. 18 L. 349/86 Aspetti teorici e operativi della valutazione economica del risarcimento dei danni" (scaricabile da Internet).
Sulla valutazione dei progetti di riqualificazione:
- Giordano G. "Pratiche di valutazione", Napoli, DenaroLibri, 2004;
- Marchi G. (a cura di), "La valutazione come riferimento per la pianificazione. Cagliari e il suo contesto", CeSET, 2003.
23.01.2010
Mi chiedevo quali possano essere le conseguenze legali e sanzionatorie per un soggetto (società privata, proprietaria di un sito industriale) il quale abbia riscontrato che il sito di sua proprietà e su cui esercita le proprie attività manifatturiere è contaminato ai sensi D.Lgs. 152/06 e che non abbia provveduto alla comunicazione notifica ex D.Lgs. 152/06 art. 242 agli enti competenti. Il soggetto ritiene di non essere responsabile della contaminazione riscontrata.
RISPOSTA (Studio Legale EcoAvvocati):
Il quesito sottoposto non è di facile soluzione sia per la scarsità di informazioni in ns possesso, sia perchè l'orientamento giurisprudenziale sulla tematica in commento non è univoco e potrebbe prevedere profili di responsabilità sia penale che civili.
L'obbligo di comunicazione alle Autorità Competenti si estende anche al proprietario che, sebbene non responsabile, scopra un inquinamento storico con rischio di aggravamento (anche se questa si palesa come una grossa incongruenza con il principio di chi inquina paga).
E' bene sottolineare però che il rischio di aggravamento è condizione necessaria perchè nasca l'obbligo di notifica. In assenza di siffatto rischio, il proprietario non responsabile avrà la facoltà e non l'obbligo di attivare la procedura ex art. 245.
Il vero problema è che sino a quando non vengano svolte indagini accurate nel terreno non è possibile sapere se la contaminazione sia stabile o rischi di peggiorare col tempo.
24.11.2009
cari colleghi, vorrei sapere se qualcuno di voi ha utilizzato sistemi di Air Sparging per
la bonifica di falde ricche di Ferro (in concentrazione > di 10 mg/l) e se
sono stati effettivamente riscontrati problemi nella gestione di tale
tecnologia dovuti alla precipitazione del metallo.
RISPOSTA (Paolo Boitani):
Effettivamente con quelle concentrazioni il ferro disciolto in acqua tende
ad ossidarsi e a formare quella fastidiosa fanghiglia rossa che va nel tempo
ad intasare i filtri dei pozzi d'immissione.
Per ovviare a ciò, per esperienza ti dico che ci sono una serie di precauzioni, dettate soprattutto dal buon senso:
1. prevedere una fenestratura dei pozzi più lunga
2. aumentare a intervallo di tempo prestabiliti la pressione d'immissione dell'aria, in modo da "stappare" eventuali intasamenti 3. prevedere come ultima soluzione un
ricondizionamento dei pozzi tramite pistonaggio e acidificazione, al fine di
ripristinare le loro caratteristiche idrauliche originarie. Per far ciò si può utilizzare un acido debole come l'acido glicolico con inibente.
15.10.2009
Buongiorno, mi occupo di EHS presso l'azienda X. A tal fine volevo avere una vostra interpretazione in merito allo smaltimento dei reflui originatisi dall'aspirazione liquami da fosse biologiche. Ad oggi, l'azienda esterna che ha in appalto gli spurghi compila il formulario citandosi come "produttore" del rifiuto: sul formulario quindi non compare l'azienda X, proprietaria dell'impianto fognario da cui si origina il rifiuto, come produttore del rifiuto.In caso di controllo da parte degli organi preposti, siamo sanzionabili per tale condotta?
RISPOSTA (Studio Legale EcoAvvocati):
innanzitutto andrebbe premesso che il liquame contenuto nelle fosse biologiche è qualificato come “rifiuto liquido di acque reflue” ai sensi e per gli effetti della parte quarta del Testo Unico Ambiente.
Il prelievo da parte di autospurgo necessariamente dovrà operare in questo contesto normativo, e dovrà quindi essere redatto il relativo formulario.
A livello di firme e controfirme, queste saranno apposte senz'altro dal conferente (proprietario della fossa) e dal rappresentante della ditta di autospurgo.
In dottrina e giurisprudenza l'opinione generale è quella di ritenere che "Produttore" del rifiuto sia colui la cui attività produce il rifiuto, pertanto dato che il fango nella fossa settica si è formato attraverso la confluenza in fossa degli scarichi di vostra competenza, il produttore/detentore non può che essere ritenuta la X.
Le ditte che effettuano l'attività di spurgo delle fognature e dei pozzi neri sono autorizzate dall'Albo nella categoria 4, cioè quella destinata alla raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da soggetti terzi.
Pertanto l'opinione generale è quella di considerare lo spurghista un mero trasportatore.
Diverso e di natura più complessa è il profilo delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella compilazione dei formulari, segnatamente della condotta di cui all'art. 258 D.lgs. 152/2006.
Tale norma sanziona al comma 4 il trasporto di rifiuti con formulario compilato in maniera inesatta. Quanto alla responsabilità, la dottrina è divisa, ma in linea generale si ritiene evidente che il trasporto di rifiuti con formulario non correttamente compilato debba essere contestato, oltre che al trasportatore anche al produttore ed al destinatario dei medesimi.
Il tema è assai complesso e non può essere trattato in maniera esaustiva in questo contesto, a tal fine laddove la Sua pregiata azienda lo ritenesse opportuno, restiamo a completa disposizione per elaborare un vero e proprio parere legale relativo al quesito in oggetto unitamente a tutte le questioni ad esso satellitari.
02.09.2009
Leggendo articoli di approfondimento sul tema dell'esonero dai corsi di formazione per RSPP, mi è sembrato di capire che la nostra laurea (io sono del vecchio ordinamento), classificata come "L7 o classe 8", ci permette l'esonero dei moduli A e B (per tutti i codici ATECO) come previsto dall'art. 32 del "Testo Unico della Sicurezza" D.Lgs 81/08.
Vorrei gentilmente avere conferma in merito da qualche gentile collega.
RISPOSTA (Iury Zucchi):
L'informazione è corretta; l'esperienza di decine di corsi progettati e realizzati personalmente in collaborazione con il C.F.P. "Vigorelli" ha tuttavia dimostrato che la maggior parte dei percorsi formativi universitari che permette l'esonero dai moduli A e B - ad esclusione di quelli specializzati nel campo della Sicurezza- non garantisce affatto la preparazione necessaria per sostenere con adeguata competenza il ruolo di RSPP.Per questo motivo il nostro Sodalizio ha da sempre sostenuto l'importanza di partecipare comunque a tali corsi, salvo in caso di significative esperienze sul campo (meglio ancora se condotte in affiancamento con altri professionisti del settore).Per chi desiderasse approfondire la questione segnalo che l'Istituto Ambiente Europa - una delle principali organizzazioni italiane operanti nel campo della formazione sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori- ha predisposto un esauriente documento a riguardo, consultabile su:www.ambienteeuropa.it/Formazione/Normative/TU_Commento_09_ESONERO_DAI_CORSI_PER_RSPP_E_ASPP.pdf
01.06.2009